STATUTO ASSOCIATIVO

Articolo.1 – Costituzione dell’Associazione

L’Associazione può istituire uffici, comitati e altri organi rappresentativi fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale che  dipendono comunque dalla sede centrale,la quale,ha il compito di controllare mensilmente tutte le attivita’associative locali comunicando con i vari responsabili.

L’Associazione è apartitica ed aconfessionale e non ha fini di lucro.

Articolo.2 – Scopi dell’associazione

L’Associazione si propone scopi culturali,turistiche ricreative,  economici e sociali di carattere generale.

Articolo.3 – Per il raggiungimento dei suoi fini l’Associazione si propone:

  1. Di promuovere studi su problemi di politica economica, di partecipazione sociale, di approfondimento
  2. Di provvedere, anche con pubblicazioni, alla documentazione ed alle discussioni sulla attivita’ culturale, sociale e politica dell’Associazione.
  3. Di organizzare convegni, corsi, seminari, conferenze, gestire centri di emissioni radiofoniche e televisive, produrre e servirsi di qualsiasi mezzo audiovisivo e di comunicazione, compreso Internet, produrre e servirsi di qualsiasi pubblicazione, giornale,  periodico,  rivista e libro, in modo da coinvolgere tutta la societa’ civile nel dibattito sui problemi culturali, sociali, economici e politici.
  4. Di prestare agli organi competenti il proprio contributo di studio e di
  5. Di collaborare con organizzazioni locali, nazionali e comunitarie aventi fini analoghi.

Articolo.4 – La durata è fissata a tempo  indeterminato.

Articolo.5 – Possono far parte  dell’Associazione

come  associati ordinari tutti coloro che  ne facciano domanda e che  per competenza o per particolari aspirazioni siano  in grado  di portare un ffettivo contributo  al perseguimento dei fini dell’Associazione. L’accettazione degli associati ordinari e’ deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo. La loro ammissione sara’ in ogni caso condizionata al versamento di una quota  di ammissione, che  sara’ deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli associati fondatori sono  quelli intervenuti  all’atto costitutivo.  Gli associati sostenitori sono  quelli che  vengono ammessi alla unanimita’ dai fondatori,  per partecipare alle attivita’ di potenziamento della Associazione. Gli associati benemeriti sono  nominati dall’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, tenendo conto  delle speciali  benemerenze acquisite nei riguardi della Associazione. La qualifica di associato non e’ trasmissibile in nessun caso. Tutti gli associati hanno pari doveri e diritti e sono  ammessi senza limiti temporali.  La quota di ammissione e di partecipazione viene annualmente stabilita  dal Consiglio Direttivo. Essa e’ intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo.6 – Sono  organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea degli
  2. Il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sono  gratuite,  salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo.7 – Tutti gli Associati  hanno il diritto di partecipare

Con diritto di voto, alle Assemblee  ordinarie  e straordinarie della Associazione e di prendere parte,  con pari dignita’, alla vita associativa.
Le Assemblee in prima convocazione possono deliberare validamente se e’ presente la maggioranza assoluta degli associati.
In seconda convocazione le assemblee possono deliberare validamente qualunque sia il numero dei presenti.
Le Assemblee deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. Non e’ ammesso il voto per delega o per corrispondenza. Le Assemblee sono  presiedute dal Presidente dell’Associazione; in caso di sua  assenza dal Vice Presidente o da un Consigliere designato dalla maggioranza dai presenti. Sempre a maggioranza dei presenti vengono nominati un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Di ogni assemblea si dovra’  redigere il verbale, che  sara’ firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati,  dagli scrutatori.

Articolo.8 – Sono di competenza dell’Assemblea degli Associati

In particolare, l’approvazione del rendiconto e del preventivo, l’approvazione di modifiche statutarie. L’esercizio economico¬finanziario della Associazione chiude  il 31 dicembre di ogni anno. L’Assemblea dovra’  riunirsi almeno una volta l’anno,  entro il 30 novembre per approvare il rendiconto economico¬finanziario dell’anno precedente ed il preventivo  dell’anno successivo. Il preventivo dell’anno 2005 dovra’  approvarsi entro tre mesi dalla costituzione. L’Assemblea sara’ convocata dal Presidente o, in sua  assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere piu’ anziano di eta’,  a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, che  fissera’ l’ordine del giorno. Tutte le volte che  ne sara’ fatta richiesta da almeno il 30% degli Associati,  l’Assemblea dovra’  essere convocata dal Presidente. o da chi ne fa le veci entro 30 giorni dalla richiesta, con l’ordine del giorno indicato dai richiedenti.  La convocazione dell’Assemblea dovra’  essere effettuata con avviso da esporsi presso la sede. dell’associazione,o mediante servizio  postale, almeno otto giorni prima della riunione.  Alla stessa forma di pubblicita’ debbono essere sottoposte le delibere, i bilanci e i rendiconti.

Articolo.9 – Eventuali modifiche statutarie

Dovranno essere approvate con il consenso di almeno i due terzi dei presenti.

Articolo.10 – La Associazione

E’ amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un minimo di due ad un massimo di dieci Consiglieri, tutti scelti fra gli associati. Il direttivo ha carica a tempo indeterminato.
Il Consiglio Direttivo nomina  nel suo  seno un Vice¬Presidente e un Segretario¬Tesoriere.  Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono  valide quando alle riunioni e’ presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parita’  di voti prevale quello del Presidente della riunione.  Delle riunioni del Consiglio Direttivo dovra’  redigersi verbale sull’apposito registro,  firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo.11 – Il Presidente ha la rappresentanza della Associazione

Anche politica, di fronte ai terzi ed in giudizio. Le decisioni politiche dallo stesso adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Articolo.12 – Il Consiglio Direttivo

Dovra’ riunirsi almeno una volta per quadrimestre solare, su convocazione del Presidente. Potra’ riunirsi, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. L’amministrazione, tanto ordinaria quanto straordinaria, spetta al Consiglio Direttivo. Esso, fra l’altro, ha i seguenti compiti:

  1. Esaminare le domande di ammissione di nuovi Associati e deliberare in merito al loro accoglimento.
  2. Adottare provvedimenti disciplinari.
  3. Predisporre il conto consuntivo e il conto preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati.
  4. Approvare il programma delle manifestazioni culturali, sociali e politiche della Associazione.
  5. Provvedere alla compilazione di un eventuale regolamento interno, se sara’ ritenuto utile al migliore funzionamento della Associazione.
  6. curare tutti gli affari di ordine amministrativo. Il componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non partecipa alle riunioni del Consiglio senza giustificato motivo, si intende decaduto dalla carica.

In caso di dimissioni di uno o piu’ Consiglieri, essi saranno sostituiti mediante la scelta oculata da parte dei soci fondatori. In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, esso decade nella sua totalita’, sciogliendo definitivamente l’associazione. L’Assemblea degli Associati dovra’ essere convocata, in questo caso, entro venti giorni dalla ricezione della lettera di dimissioni che determina la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo.

Articolo.13 – Il Vice Presidente

Sostituisce il Presidente dell’Associazione nel caso di sua assenza o impedimento o in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.

Articolo.14 – Il Tesoriere

E’ incaricato di riscuotere le entrate e di provvedere ai pagamenti, sumandato che deve essere controfirmato dal Presidente o da chi ne fa le veci. Egli provvede pure a tenere i libri contabili e alla conservazione delle attivita’ della Associazione.

Articolo.15 – Se stabilito dalla Legge

O se l’Assemblea lo delibera alla unanimita’, la gestione sociale e’ controllata da un Collegio dei Revisori dei conti, formato da tre componenti, eletti dalla
assemblea anche fra i non associati, i quali provvedono a nominare fra loro il Presidente. I Revisori dei conti esercitano la vigilanza sull’amministrazione della Associazione e, rilevando irregolarita’, Le debbono comunicare senza indugio per iscritto al Consiglio Direttivo, per i necessari provvedimenti. Se non risultano nominati i Revisori dei conti, ogni associato ha la facolta’ di esaminare la contabilita’ sociale.

Articolo.16 – Le entrate della Associazione sono costituite:

  1. Dalle quote di ammissione e associative.
  2. Dalle eventuali elargizioni effettuate dagli associati e da terzi.
  3. Da eventuali incassi derivanti dalla organizzazione di manifestazioni e convegni.
  4. Da eventuali entrate derivanti da contributi di Enti pubblici e privati.
  5. Da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della Associazione per il raggiungimento dei fini associativi.

Articolo.17 – Il Patrimonio sociale

E’ costituito dai beni materiali e immateriali appartenenti alla Associazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo diversa disposizione di Legge.

Articolo.18 – Gli Associati

Potranno servirsi della sede dell’Associazione e del materiale a loro disposizione. Tuttavia, chiunque provochi la dispersione o il danneggiamento, totale o parziale, della sede o del materiale, e’ tenuto a risarcire i danni.

Articolo.19 – Gli Associati

Godono delle agevolazioni riservate ad essi per prendere parte a tutte le manifestazioni che la Associazione realizzera’ e che di volta in volta saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo.20 – Per quanto non previsto

Dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia.